Assegni: data e postdatazione
Nell’articolo in cui parlavamo degli assegni e delle sue caratteristiche, avevamo accennato anche all’importanza della data.
Questo è infatti il requisito formale indicato, ma spesso ne sottovalutiamo l’importanza.
Eh si, perché il titolo è infatti “pagabile a vista” e di conseguenza la legge prevede che questo debba essere presentato per la riscossione entro determinati tempi “abbastanza ristretti” a decorrere dalla data di emissione. Infatti, se l’assegno è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso, il termine per la presentazione dell’assegno è di 8 giorni, 15 giorni nel caso fosse pagabile in un altro Comune dello Stato.
Nel caso passasse questo tempo e sul conto dell’emittente non sussistano i fondi necessari al pagamento, l’assegno non potrà essere protestato.
Un caso di irregolarità è rappresentato dall’apposizione di date false sull’assegno, quando per esempio viene posticipata rispetto a quella effettiva. Spesso questo comportamento è scelto dal correntista che non ha abbastanza fondi per la copertura dell’assegno al momento dell’emissione e fa diventare l’assegno uno strumento di credito, modificandone la reale funzione ed evadendo il bollo cambiario. Di conseguenza, è vietato emettere assegni postdatati.
Esistono infatti delle sanzioni amministrative, l’assoggettamento dell’assegno al bollo del 12% previsto per le cambiali, oltre che una pena pecuniaria che varia da 20 a 50 volte il valore del bollo che si è evaso.
L’unica postdatazione che è ammessa dalla legge, è di massimo 4 giorni, valida solo se si deve spedire l’assegno al beneficiario che si trova lontano da voi.
Tags: assegni, data, postdatato, sanzioni amministrative
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